Articolo 24 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 23Articolo 25
Versione
13 ottobre 1982
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Versione
7 aprile 1990
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55))
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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