a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la seguente: « industriale »;
2) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;
3) al comma 3, lettera b), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite dalle seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . »; b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: « professionale »;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
« g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. »;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2. ». c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri » e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: « e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis), ».