Articolo 11 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 dicembre 2016
Art. 11.

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventu', sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorita' competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTU', nonche' tramite il sostegno all'allacciamento di' contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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