Art. 11.
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventu', sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorita' competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTU', nonche' tramite il sostegno all'allacciamento di' contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventu', sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorita' competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTU', nonche' tramite il sostegno all'allacciamento di' contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.