Articolo 4 del Decreto 17 febbraio 2020, n. 20
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 aprile 2020
Art. 4. Acquisto, cessione e detenzione 1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, muniti dell'attestazione di conformita' di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identita' in corso di validita'.
2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove e' custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformita' di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 15 aprile 2020
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