Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926
Articolo 2Articolo 4
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6 agosto 1961
Art. 3.
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2.
La Commissione e' composta:
a) dal membro della Giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede;
b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
La Commissione dura in carica tre anni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.
Entrata in vigore il 6 agosto 1961
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