Esecuzione delle opere
La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione delle opere di sua competenza ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonche' agli altri enti di sviluppo in agricoltura.(1)
La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone agli organi statali e regionali che esercitano la vigilanza sull'ente, gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'.(2)
E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al primo comma.(3)
Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(4)
Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale comprese nei progetti speciali di cui all'art. 47 la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione anche al Corpo forestale dello Stato.(5)
Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio Civile, o degli uffici regionali che li hanno sostituiti, tenuto presente quanto disposto dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 , e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , nonche' del Corpo forestale dello Stato.(6)
Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.(7)
Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 115.(8)
(1) Art. 8, c. 1°, L. n. 646/1950; art. 13 , L. n. 634/1957 e art. 1 , D.P.R. n. 257/1966
(2) Art. 8, c. 1°, L. n. 717/1965
(3) Art. 8, c. 2°, L. n. 646/1950
(4) Art. 8, c. 7°, L. n. 183/1976
(5) Art. 8, c. 3°, L. n. 646/1950; art. 8 , L. n. 183/1976
(6) Art. 8, c. 4°, L. n. 646/1950
(7) Art. 8, c. 5°, L. n. 646/1950
(8) Art. 24, c. 2°, L. n. 584/1977