Articolo 63 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 62Articolo 64
Versione
13 giugno 1978
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2 aprile 1979
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29 marzo 1986
Art. 63
Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento, tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, possono essere concessi finanziari agevolati; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente Rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. (4)
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi. (4) ((17))
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
a) e' autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. ((17))
La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.
Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 69.
Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell' articolo 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente Testo Unico.

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 , ha disposto (con l'art. 1) che la modifica all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifca all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 , dai seguenti commi: "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi".
Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha disposto che: "Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30 miliardi".
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 , un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Entrata in vigore il 29 marzo 1986
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