Procedura per le espropriazioni
Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi.
Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio. ((5))
Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalita' di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 15 ottobre 1979, n. 490 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218 , e' prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro".