Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.(1)
I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.(2)
A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 , e successive modificazioni.(3)
Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all' articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .(4)
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.(5) I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 .(6)
Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.(7)
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia. (8)
(1) Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959
(2) Idem, c. 3°
(3) Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8 , c. 2°, L. n. 555/1959
(4) Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962
(5) Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4 , c. 4°, L. n. 853/1971
(6) Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959
(7) Idem, c. 5°
(8) Art. 65, D.P.R. n. 616/1977