Art. 4. 1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attivita' lavorative di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 :
a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di eta', hanno facolta' di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di eta', possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di eta' alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attivita' lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all' art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 .
Note all'art. 4:
- Il testo di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 , e' il seguente: "Ai fini di cui all'art. 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento".
a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di eta', hanno facolta' di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di eta', possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di eta' alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attivita' lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all' art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 .
Note all'art. 4:
- Il testo di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 , e' il seguente: "Ai fini di cui all'art. 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento".