Articolo 5 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
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5 marzo 2015

Art. 5.

Autorita' centrali

Le Parti designano come Autorita' centrale:
a) per la Repubblica italiana, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia;
b) per la Repubblica federativa del Brasile, il Ministero della giustizia.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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