Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2023 |
Commentario • 1
- 1. Azienda Di Piatti Pronti In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 6 aprile 2026
Introduzione La crisi d'impresa non è un evento astratto, ma un momento concreto di difficoltà che può colpire anche realtà solide come un'azienda di piatti pronti. Un settore alimentare che vive di margini ridotti, scorte deperibili e oscillazioni della domanda può entrare rapidamente in una spirale di sovraindebitamento: ritardi nei pagamenti dell'IVA o dei contributi previdenziali, fornitori che esigono il saldo immediato, banche che revocano affidamenti. Se non si interviene tempestivamente, i rischi sono gravissimi: pignoramenti di merci e macchinari, iscrizioni di ipoteche, blocco dei conti, perdite di fiducia sul mercato e, nei casi più estremi, liquidazione giudiziale (ex …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4108Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 26/05/2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 957 2025 TRA , nato a [...] il [...], C.F.: in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti redatta su foglio separato ma di tale atto facente parte integrante, dall'Avv. CarlaScognamiglio, C.F.: elett.te dom.to presso lo studio di questi C.F._2 sito in Portici- Na-Via E.Dalbono 15, P.co Punzo Is 6, la quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c, come innovati ed aggiunti dal D.L 14/03/2005 n.35, convertito, con modificazioni, …Leggi di più...
- lavoro straordinario festivo·
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Versioni del testo
- Articolo 1
ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
Considerato che l'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualita' tecnica e per valore artistico, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi media nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Dominicana, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale fra le Parti;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
(1) Ai fini del presente Accordo:
per «coproduzione» s'intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore dominicano, su qualsiasi supporto, ai fini della distribuzione in qualsiasi luogo o attraverso qualsiasi mezzo, includendo sale cinematografiche, televisione, internet o qualsiasi altro mezzo similare, inclusi formati futuri di produzione e distribuzione cinematografica;
per «coproduttore italiano» s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana;
per «coproduttore dominicano» s'intende, una o piu' imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Dominicana;
le «Autorita' competenti» responsabili dell'applicazione del presente Accordo (d'ora innanzi congiuntamente le «Autorita' competenti»), sono:
per la Repubblica Italiana: la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali;
per la Repubblica Dominicana: la Direzione Generale Cinema (DG CINE).
- Articolo 2Articolo 2
Opere nazionali
(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformita' alla loro rispettiva legislazione nazionale.
(2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, previa consultazione reciproca.
- Articolo 3Articolo 3
Benefici
(1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo e' considerata dalle Autorita' competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.
(2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte.
(3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonche' una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.