Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 dicembre 2004
Art. 2. Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio 1. Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da universita' o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6 all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purche' conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale.
2. Sono, altresi', considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purche' conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4.
3. I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonche' in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacita' dirigenziali. Almeno un quinto e non piu' di un quarto delle attivita' formative previste dalla frequenza del corso e' realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2004
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