Art. 9. 1. Per la realizzazione delle opere di cui all' articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 , convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 1988, n. 99 , aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attivita' necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data. (3) (4) ((6)) 2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilita' speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania" viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata "Presidente della regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato. ((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 304 , convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 456 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , e' prorogato al 31 dicembre 1994".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, gia' prorogato ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , gia' prorogato dall' articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998."
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall' articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 304 , convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 456 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , e' prorogato al 31 dicembre 1994".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, gia' prorogato ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , gia' prorogato dall' articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998."
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall' articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari."