Art. 27. Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1. All' articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti e' fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.».
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti e' fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.».