Articolo 27 del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
Articolo 26Articolo 28
Versione
31 dicembre 2024
Art. 27. Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1. All' articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti e' fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2024
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