a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;
c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;
d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' all'allegato I.01».