Articolo 3 del Decreto 13 febbraio 2007, n. 39
Articolo 2Articolo 4
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15 aprile 2007
Art. 3. 1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.».
Entrata in vigore il 15 aprile 2007
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