Articolo 4 - Allegato H Codice autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
Articolo 3Articolo 5
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10 settembre 1988
ART. 4 - Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettivita' (calamita' naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonche' nei periodi di festivita' nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione Sindacale USPPI si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.
Entrata in vigore il 10 settembre 1988
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