Massima: La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Massima: Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., il quale è ammissibile, in presenza di un "error in iudicando", solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Leggi di più...- rilevanza·
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