Art. 17. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202))
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.