Articolo 17 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 febbraio 1983
>
Versione
24 novembre 2007
Art. 17. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202))
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente