Articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
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Art. 2.
Polizze assicurative ((e fondi di mutualizzazione))

(( 1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive ((gli Organismi collettivi)) di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all' articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
Entrata in vigore il 28 aprile 2018
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