Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
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1 maggio 1954
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 31
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 27/02/2023, n. 133Provvedimento: […] non sussistendo, durante il periodo di collocamento in ausiliaria, un rapporto di impiego o di servizio effettivo Sul punto, giova richiamare quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 113/1954 in ‘base al quale il personale congedato non è più vincolato da rapporto di impego e, quindi, l'attività svolta successivamente al congedo non può essere considerata come attività rilevante ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità.Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/01/2016, n. 11Provvedimento: […] [1] L'oggetto del giudizio concerne essenzialmente l'invocato diritto ad accedere a pensione privilegiata militare da parte del ricorrente, domandata in pendenza di status di ufficiale militare in congedo di complemento (con decorrenza dall'1 aprile 2002, senza diritto a pensione ordinaria) ex art. 3 della legge n. 113/1954 e art. 888 del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010), da ultimo (successivamente all'istanza di pensione privilegiata) transitato in riserva di complemento ex art. 890 del suddetto codice.Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 09/05/2007, n. 359Provvedimento: […] ( ET )Al riguardo va, infatti, considerato che detti ufficiali percepiscono un trattamento di quiescenza al momento del collocamento in ausiliaria, rideterminato con il passaggio nella riserva (articoli 67 e 69 della legge n. 113 del 1954); né i particolari obblighi imposti dalla legge (quali, il divieto di assumere impieghi o rivestire cariche in imprese in rapporto con l'Amministrazione militare che sono, peraltro, compensati con i benefici dell'indennità di ausiliaria e della riliquidazione della pensione al termine del periodo) possono essere assunti come indici di un rapporto di pubblico impiego oggettivamente inesistente, oltre che espressamente escluso dalle disposizioni vigenti (art. 3 della legge n. 113 del 1954).Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 24/07/2012, n. 222Provvedimento: […] Come è noto, l'ufficiale in ausiliaria, secondo l'espressa dizione dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954 n. 113, appartiene alla categoria degli ufficiali in congedo per i quali il rapporto di impiego è solo pregresso (Cass. SS.UU.Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/02/2013, n. 146Provvedimento: […] Al riguardo occorre considerare che l'art. 3 della legge 10 aprile 1954 n. 113 stabilisce che gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente, ufficiali in congedo ed in ufficiali in congedo assoluto. I primi sono legati alla P.A. da un rapporto di impiego, mentre gli ufficiali in congedo (tra i quali rientrano espressamente quelli in ausiliaria) “non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge”.Leggi di più...
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