Art. 59. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
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1 maggio 1954
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 25
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 27/11/2017, n. 141Provvedimento: […] CHE, con ricorso depositato il 3 agosto 2017, il sig. S. M. chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del periodo dal 02/08/1979 al 02/04/1980, in cui aveva svolto servizio militare da richiamato a domanda ai sensi dell'art. 59 lett. b) legge 113/1954;Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 258Provvedimento: […] L'art. 59 della legge 10 aprile 1954, n.113, prevedeva che l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, tra i suoi obblighi, quello di prestare servizio di prima nomina di una durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva , di oltre tre mesi. […] Ora, alla luce della disciplina dettata dalle norme sopra illustrate, l'Amministrazione, al momento in cui il RA è stato riassunto in servizio quale ufficiale di complemento, ha considerato ai fini del computo dell' ulteriore periodo da trascorrere in tale status anche il servizio passato “sotto le armi”, come previsto dall'art.59 della legge n.113 del 1954.Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/11/2011, n. 758Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 59 della legge n 113 del 1954, come modificato dall'art. 44 della legge n. 226 del 1984, inoltre, allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è corrisposto all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza, con il computo di detto periodo, e sulla base degli assegni pensionabili utilizzati ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione del servizio permanente, incrementato degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del dPR n 19 del 1956, maturati in ausiliaria, non altrimenti computati in precedenti liquidazioni, e dell'indennità di cui all'art. 67 della predetta legge.Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 13/12/2012, n. 816Provvedimento: […] Inoltre, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 113 del 1954 (come modificato dall'art. 44 della legge n. 226 del 1984), allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è corrisposto all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili utilizzati ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione del servizio permanente, incrementato sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 19 del 1956, maturati in ausiliaria - non altrimenti computati in precedenti liquidazioni - sia dell'indennità di cui all'art. 67 della predetta legge.Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/02/2012, n. 88Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 59 della legge n 113 del 1954, come modificato dall'art. 44 della legge n. 226 del 1984, inoltre, allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è corrisposto all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza, con il computo di detto periodo, e sulla base degli assegni pensionabili utilizzati ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione del servizio permanente, incrementato degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del dPR n 19 del 1956, maturati in ausiliaria, non altrimenti computati in precedenti liquidazioni, e dell'indennità di cui all'art. 67 della predetta legge.Leggi di più...
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