Articolo 2 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
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22 marzo 2007
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
b) «datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attivita' economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
c) «lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
d) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) «informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attivita' di impresa;
f) «consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attivita' di impresa;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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