Art. 8. Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori 1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 , e successive modificazioni, nonche' alla legge 23 luglio 1991, n. 223 .
2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 .
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.
Note all' art. 8:
- La legge 29 dicembre 1990, n. 428 , reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.».
- Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , vedi note alle premesse.
2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 .
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.
Note all' art. 8:
- La legge 29 dicembre 1990, n. 428 , reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.».
- Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , vedi note alle premesse.