Articolo 7 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 marzo 2007
Art. 7. Difesa dei diritti 1. La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
3. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .
Note all' art. 7:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca: «Modifiche al sistema penale».
Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , reca: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ».
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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