Articolo 12 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 agosto 1965
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Versione
1 luglio 1984
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1984, N. 222))
Entrata in vigore il 1 luglio 1984
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