Articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
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Versione
7 dicembre 1924
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Versione
4 ottobre 1928
Art. 6.


La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo patti in contrario.
All'impiegato e' dovuta una indennita' pari ad un mese di stipendio.

Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conservera' all'impiegato il posto, e gli corrispondera' per il periodo di tre mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta. ((2))

Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verra' computato agli effetti dell'anzianita'. ((2))

Nei casi d'interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conservera' il posto al dipendente per il periodo di:

a) 3 mesi, se questi abbia un'anzianita' di servizio non superiore ai 10 anni;

b) 6 mesi, se abbia un'anzianita' di servizio di oltre 10 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avra' diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla meta' di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla meta' di essa per i successivi.

All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, e' dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di servizio.

Nell'uno e nell'altro caso e' in facolta' del principale di dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.

Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conservera' all'impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la meta' per gli altri due.

Se l'interruzione di servizio di cui al 4° e 8° comma dura piu' dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l'impiegato saranno dovute le indennita' di licenziamento di cui all'art. 9.

Per la determinazione dell'anzianita' utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennita', viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.

Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.

In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennita' di licenziamento di cui all'art. 10.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 10 agosto 1928, n. 2034 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3133 , ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , circa la corresponsione di indennita' mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione, sono valide anche in caso di chiamata in servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana".
Entrata in vigore il 4 ottobre 1928
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