Articolo 26 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
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31 maggio 2017
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22 settembre 2018
Art. 26. Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. ((1)) 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 , e' sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2 , 179 , comma 2 , e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
b) articolo 8, commi 1 , 2 e 4 , e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 ;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 ;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 .
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 .
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 , fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 6, comma 3-septies) che "Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3-octies) che "Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019".
Entrata in vigore il 22 settembre 2018
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