Articolo 5 del Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429
Articolo 4
Versione
22 agosto 1996
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 22 agosto 1996
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