Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del regolamento 1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole « Presidente o » sono soppresse , le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «, anche temporanea»; b) al comma 4, le parole « comma 2 del » sono soppresse; c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 . ». Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Durata, incompatibilita' e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attivita' che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'.
3. Non puo' essere nominato componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilita' di cui al presente articolo.
4-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .».
a) al comma 3, le parole « Presidente o » sono soppresse , le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «, anche temporanea»; b) al comma 4, le parole « comma 2 del » sono soppresse; c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 . ». Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Durata, incompatibilita' e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attivita' che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'.
3. Non puo' essere nominato componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilita' di cui al presente articolo.
4-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .».