Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Commentari3

  • 1I lavoratori esposti all’inalazione di polveri di amianto e diritto al risarcimento del danno per paura di ammalarsi
    Dott.Ssa Morena Similia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Norme a tutela dei lavoratori per i rischi connessi all'esposizione dell'amianto Nonostante la previsione di un quadro legislativo, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi risultava e risulta spesso compromessa. In particolare, nel passato, in molte imprese si assisteva all'utilizzo dell'amianto, un materiale estremamente versatile per il suo basso costo e per la sua resistenza alla degradazione e al calore, le cui fibre durante lo svolgimento dei lavoratori venivano disperse nell'ambiente circostante ed erano facilmente inalabili attraverso la bocca e il naso, causandone gravi malattie per l'apparato respiratorio quali principalmente l'asbestosi, il carcinoma …

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  • 2Mediazione: la convocazione inviata alla parte e non al difensore è valida ed efficace
    Antonella Bua · https://www.studiocataldi.it/ · 21 ottobre 2021

    Convalida sfratto per morosità: la vicenda Notifica avvio mediazione alla parte: il dispositivo Il testo integrale della sentenza Convalida sfratto per morosità: la vicenda [Torna su] Il caso in esame è pertinente ad un procedimento per convalida di sfratto per morosità, nel quale l'intimato è comparso in giudizio e si è opposto alla richiesta di controparte. Il Giudice, disponendo il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 667 bis c.p.c., ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato esperito concludendosi con esito negativo. L'intimante ha insistito nella richiesta di convalida dello sfratto …

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  • 3Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Scheda sintetica Con il termine amianto (dal greco “incorruttibile”) vengono definiti diversi minerali di natura fibrosa, particolarmente resistenti alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale), fino all'introduzione degli attuali divieti legislativi. I manufatti in amianto venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo. In ambito scientifico, la pericolosità per la salute delle polveri d'amianto che si disperdevano nell'ambiente di lavoro, a causa dell'usura dei materiali e delle elevate …

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Giurisprudenza79

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  • 1Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 5038
    Provvedimento: N. R.G. 10398/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10398/2023 Ex art .127 bis cpc tra Parte_1 [...] ATTORE/I e CP_1 CONVENUTO/I *** Oggi 18 giugno 2025 ad ore 10,51 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per [...] l'avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO e Per l'avv. RUFFOLO UGO oggi Parte_1 CP_1 sostituito dall'avv.Simona Cardillo Il Giudice -in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • improcedibilità domanda riconvenzionale·
    • sfratto per morosità·
    • risoluzione contratto locazione·
    • clausola risolutiva espressa·
    • art. 418 c.p.c.·
    • inadempimento conduttore·
    • giurisdizione civile·
    • ripetizione deposito cauzionale·
    • vizi della cosa locata

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2024, n. 3009
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori: 1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente 2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere 3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel. a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'8.7.2024 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2129/2021 R.G. lavoro vertente T R A , rappresentato e difeso come da mandato agli atti dall'avv. Parete Recupito Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Palma Campania (Na) alla via Salita Belvedere n. 4 …
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    • benefici previdenziali·
    • prescrizione diritto·
    • art. 13 L. 257/1992·
    • sostituzione giudice·
    • contributo unificato·
    • CTU·
    • d.lgs. n. 277/1991·
    • esposizione qualificata amianto·
    • onere della prova·
    • prova testimoniale

  • 3Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/05/2024, n. 233
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori: 1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente 2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere 3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.504 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'08.05.2024 TRA ( ),elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Taranto alla Via Carucci,17 presso e nello studio degli Avv.ti …
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    • esposizione amianto·
    • motivazione apparente·
    • contributo unificato·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 13 comma 8 L. 257/92·
    • rivalutazione contributiva·
    • compensazione spese di lite·
    • onere della prova·
    • prova testimoniale

  • 4Trib. Pisa, sentenza 29/11/2024, n. 1394
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2836/2017 rg avente a oggetto responsabilità extracontrattuale e vertente tra c.f. in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...] quali eredi di , attore con avv. Ezio Bonanni Persona_1 Persona_2 Contro già Azienda USL n. 6 Livorno, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 convenuta con avv.ti Luca Cei, Cristina Pelusi, Serena Spizzamiglio, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 11.07.2024: …
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    • art. 1228 c.c.·
    • responsabilità contrattuale·
    • sorveglianza sanitaria·
    • danno terminale·
    • giurisdizione civile·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • danno biologico temporaneo·
    • art. 24 Cost.·
    • ritardo diagnostico·
    • art. 2055 c.c.

  • 5Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1425
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12950/2023 promossa da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Parte_4 Bonanni e Carlotta Di Giuseppe, giusta procura in atti; -ricorrente- contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria …
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    • transizione normativa·
    • prescrizione diritto·
    • art. 47 D.L. 269/2003·
    • esposizione amianto·
    • discrezionalità legislativa·
    • art. 13 L. 257/1992·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • rivalutazione contributiva·
    • disapplicazione normativa comunitaria·
    • decadenza dal diritto
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo n. 626 del 1994 », e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE , 99/92/CE , 2001/45/CE , 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    - La legge 18 aprile 2005, n. 62 , recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
    - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE , 99/92/CE , 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
    - La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003 , che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97.
    - La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263.
    - La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 , concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.
    - La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989 , relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.
    - La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989 , relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
    - La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989 , relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
    - La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990 , relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
    - La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990 , relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
    - La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n. L 196.
    - La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990 , relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374.
    - La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.
    - La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995 , che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335.
    - La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.
    - La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131.
    - La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
    - La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
    - La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 , relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
    Note all' art. 1:
    - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE , 2001/45/CE , 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle premesse.
    - La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
    - La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.
    - La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003 , che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile 2003, n. L 97.
  • Articolo 2
    Art. 2. Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il seguente:
    «Titolo VI-bis

    PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO

    Capo I

    Disposizioni generali

    Art. 59-bis.
    Campo di applicazione

    1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 , le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.

    Art. 59-ter.
    Definizioni

    1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

    Capo II

    Obblighi del datore di lavoro

    Art. 59-quater.
    Individuazione della presenza di amianto

    1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
    2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

    Art. 59-quinquies.
    Valutazione del rischio

    1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
    2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita':
    a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
    d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
    3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
    4. La Commissione consultiva permanente di cui all' articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

    Art. 59-sexies.
    Notifica

    1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
    2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
    a) ubicazione del cantiere;
    b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
    c) attivita' e procedimenti applicati;
    d) numero di lavoratori interessati;
    e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
    f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
    3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
    4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

    Art. 59-septies.
    Misure di prevenzione e protezione

    1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
    a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
    b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
    c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
    d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
    e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
    Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

    Art. 59-octies.
    Misure igieniche

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
    1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
    2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
    3) oggetto del divieto di fumare;
    b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
    c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
    d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
    f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
    g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

    Art. 59-nonies.
    Controllo dell'esposizione

    1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
    2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
    3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
    4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
    5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
    6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
    7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

    Art. 59-decies.
    Valore limite

    1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
    2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
    Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
    3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
    4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
    5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

    Art. 59-undecies.
    Operazioni lavorative particolari

    1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
    a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
    b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
    c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
    d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.

    Art. 59-duodecies.
    Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

    1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
    2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
    3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
    4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
    a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
    c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
    d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
    e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
    f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
    g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
    i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
    5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
    6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
    7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

    Art. 59-terdecies.
    Informazione dei lavoratori

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:
    a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
    b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;
    c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
    d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
    e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del monitoraggio ambientale.
    2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

    Art. 59-quaterdecies.
    Formazione dei lavoratori

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
    2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
    a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
    b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
    c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
    d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
    e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    f) le procedure di emergenza;
    g) le procedure di decontaminazione;
    h) l'eliminazione dei rifiuti;
    i) la necessita' della sorveglianza medica.
    3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all' articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 .

    Art. 59-quinquiesdecies.
    Sorveglianza sanitaria

    1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
    2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
    a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
    b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
    c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
    d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
    3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
    4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

    Art. 59-sexiesdecies.
    Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

    1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
    2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
    3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
    4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
    5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

    Art. 59-septiesdecies.
    Mesoteliomi

    1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
    Note all' art. 2:
    - Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art. 1.
    - Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , si veda in nota alle premesse.
    - La legge 27 marzo 1992, n. 257 , recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.
  • Articolo 3
    Art. 3. Sanzioni 1. All' articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
    b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;
    c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
    d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
    «b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»;
    e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
    Nota all'art. 3:
    - Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
    «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
    2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
    b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
    b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7;
    3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».