Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 febbraio 1906 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 2008 |
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- 1. Cassazione civile n. 21752/2019https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1148Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 106/2021 R.G. È comparso, per la parte attrice, l'avv. IVAN SEGRETO in sostituzione dell'avv. AN ARENA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. È comparso, per Controparte_1 l'avv. SANTO SPARACINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il …Leggi di più...
- rinnovo ipoteca·
- D.M. n. 147/2022·
- diritto intertemporale·
- mutuo fondiario·
- principio di causalità e soccombenza·
- art. 2850 c.c.·
- D.M. n. 55/2014·
- art. 2847 c.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- art. 617 c.p.c.
Versioni del testo
- Articolo 1
TESTO unico delle leggi sul credito fondiario.
Art. 1.
(Art. 1 della legge 22 febbraio 1885 - Art. 1 della legge 17 luglio 1890).
Il credito fondiario del Regno e' esercitato dal Monte de' Paschi di Siena, dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e dall'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio.
Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del credito fondiario a Societa' od Istituti i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Societa' od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purche' dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla meta' del capitale versato.
Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale gia' in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e di tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.
Analogamente all'art. 32 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Societa' o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione. - Articolo 2
Art. 2.
(Art. 2 della legge 22 febbraio 1885).
Il Governo del Re puo' anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purche' gl'immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni.
Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilira' le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinera' il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la meta' del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.
Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa legge, relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie. - Articolo 3
Art. 3.
(Art. 20, parte 1ª, della legge 17 luglio 1890 - Art. 2 della legge 6 maggio 1891).
Gl'Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare all'Istituto italiano di credito fondiario, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso.