Articolo 32 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
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3 agosto 2008
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22 agosto 2008
Art. 32. Strumenti di pagamento 1. All' articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole " ((5.000 euro)) " sono sostituite dalle seguenti: " ((12.500 euro)) ";
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' ((soppresso)) .
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono abrogate.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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