Articolo 50 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 44Articolo 51
Versione
3 agosto 2008
Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".
Entrata in vigore il 3 agosto 2008
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