2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 . Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall' articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter ((. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata)) ;
c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
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Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui all' articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".