Articolo 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 57Articolo 59
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28 febbraio 2010
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19 dicembre 2012
Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)) .
5. All' articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 ";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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