2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell' articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni .
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62 , 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all' articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, ove previsto, all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .