e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." ((28)) ------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 , nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all' art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ".