Articolo 29 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 28Articolo 37
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3 agosto 2008
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22 agosto 2008
Art. 29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del ((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
(("1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1")) . (( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. )) ((2.)) ((a)) ((le modalita' per individuare il)) ((b)) ((c)) ((d)) ((e)) ((f)) ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) ((5-bis. All' articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All' articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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