Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129
Articolo 2
Versione
8 maggio 1969
Art. 1.
L'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere adeguato all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere una organizzazione analoga a quella dei corrispondenti servizi ospedalieri.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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