Articolo 14 della Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 marzo 1962
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Versione
1 gennaio 1997
Art. 14. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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