Art. 7. Buoni pasto 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all' articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato in euro 7,00.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario:
«Art. 35 (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario:
«Art. 35 (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».