Art. 47.
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo' essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo' essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.