Articolo 47 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Articolo 17Articolo 18 bis
Versione
26 maggio 2021
Art. 47.

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali

1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo' essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Entrata in vigore il 26 maggio 2021
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