Articolo 41 bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Articolo 41Articolo 42
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1 luglio 2025
Art. 41-bis. (( (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato). )) ((1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"))
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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