Articolo 11 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Articolo 10 terArticolo 11 bis
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26 maggio 2021
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25 luglio 2021
Art. 11. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione 1. La dotazione del fondo rotativo di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all' articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. All' articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , ((sono apportate)) le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola " ((cinquanta)) " e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla legge 29 luglio 1981, ((n. 394,")) sono inserite le seguenti: "quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari," ((e)) dopo la parola "criteri" e' inserita la seguente: "selettivi";
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola "concessi" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle risorse disponibili e";
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni";
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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