Articolo 6 bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Articolo 17Articolo 6 ter
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25 luglio 2021
Art. 6-bis. (( (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi). )) (( 1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le parole: "con qualunque finalita'" e ", comunque," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto ))
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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