Articolo 11 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 10Articolo 12
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27 marzo 2001
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4 maggio 2006
Art. 11. Norme di coordinamento 1. Nell' articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: " alla data della pubblicazione del bando di concorso " sono sostituite dalle seguenti: " alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda".
2. All' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,123-quinquies," e le parole: "nonche' l'articolo 17 del presente decreto legislativo";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall' articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti".
3. All' articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , le parole: " due membri " sono sostituite dalle seguenti: "un membro".
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni, le parole: " Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, " sono soppresse.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) .
Entrata in vigore il 4 maggio 2006
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