Articolo 14 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 13Articolo 15
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27 marzo 2001
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4 maggio 2006
Art. 14. Concorso per magistrato di tribunale 1. Dopo l' articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART. 126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) - 1.
Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purche' nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall' articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 , e dall' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) .
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario".
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
Entrata in vigore il 4 maggio 2006
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