Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1974
Art. 1.
L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identita' al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identita', dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all' art. 3, lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 .
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorita' che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identita' l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1974
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